Calcola quando potrai andare in pensione



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- Il calcolo viene effettuato per le pensioni che maturano dal primo gennaio 2012 in base alla legge 214/2011 (riforma Fornero), alle successive modiche ed integrazioni ed ed alle relative circolari dell'Inps per lavoratori privati e dipendenti pubblici. Non sono stati inseriti per il momento il pensionamento flessibile per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 e le norme più favorevoli per i lavori usuranti, mentre sono già contemplate le eccezioni per i lavoratori che avrebbero conseguito il diritto alla pensione nel 2012. Per le pensioni il cui diritto matura fino al 31 dicembre 2011 il calcolo viene invece effettuato in base a norme e tabelle contenute nelle leggi 247/07, 122/2010, 111/2011, 148/2011, ed alle relative circolari (in particolare Inps 60/2008, Inpdap 7/2008, Inps 126/2010).
- Il programma di calcolo suppone la prosecuzione dell'attività lavorativa e il regolare accredito dei contributi dalla data indicata a quella in cui si consegue la pensione, a meno che alla riga "Contributi dopo la data indicata" venga selezionato "si interrompono".
- Nel calcolo è inclusa l'opzione offerta alle lavoratrici (prorogata con la legge di bilancio 2017) di conseguire a 57-58 anni la pensione di anzianità nel sistema contributivo. Questa è in molti casi la soluzione di uscita più ravvicinata; per fare in modo che sia applicata selezionare "sì se anticipa l'uscita" alla riga "Opzione donna (contributivo)".
- Il programma considera tutti effettivi i contributi ai fini della pensione di anzianità con 35 anni, anche se in realtà in questo caso andrebbero esclusi quelli figurativi per disoccupazione ordinaria e malattia.
- Per le pensioni il cui diritto è maturato nel 2011: una volta trascorsi i 12 o i 18 mesi richiesti rispettivamente per dipendenti e autonomi, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo nel caso di pensione Inps, dal giorno immediatamente successivo per i dipendenti pubblici con l'Inpdap.
- Dove richiesta, viene indicata la quota minima raggiunta ai fini del diritto alla pensione. Le quote (come chiarito ad esempio dall'Inps con la circolare 60/2008) si intendono raggiunte anche con l'utilizzo di frazioni di anno. Per la pensione di vecchiaia e quella di anzianità con 40 anni di contributi non è richiesta alcuna quota.
- Dal 2013 sono entrate in vigore le norme che innalzano automaticamente i requisiti di età in base all'allungamento dell'aspettativa di vita. Per gli anni successivi al 2016 i nuovi requisiti saranno stabiliti solo dopo la verifica degli effettivi andamenti demografici; qui in conformità alle stime della Ragioneria generale dello Stato gli incrementi sono ipotizzati sulla base dello scenario Istat base 2016, che arriva fino al 2065. Inoltre si suppone che i mesi vengano calcolati in quanto tali e non trasformati in giorni: ad esempio dal 25 febbraio tre mesi si intendono passati il 25 maggio e non il 26 (cioè 90 giorni dopo).
- Per le pensioni anticipate i mesi di contributi sono traformati in settimane sulla base delle indicazioni dell'Inps.
- Per i lavoratori del settore scuola la finestra di uscita coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico, quindi l'1 settembre.
- Per i dipendenti pubblici, l'ex Inpdap considerava raggiunto il requisito dei 40 anni di contributi con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio.

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